Sez. L, Sentenza n. 2909 del 17/10/1974 (Rv. 371349 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA AL DIPENDENTE DEL DESTINATARIO - ACCERTAMENTO DELLA DIPENDENZA - OBBLIGO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - INSUSSISTENZA - CONTESTAZIONE DELLA DIPENDENZA - ONERE PROBATORIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA AL DIPENDENTE DEL DESTINATARIO - ACCERTAMENTO DELLA DIPENDENZA - OBBLIGO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - INSUSSISTENZA - CONTESTAZIONE DELLA DIPENDENZA - ONERE PROBATORIO.*
L'art 139 cod proc civ non impone all'ufficiale giudiziario notificante di fare ricerche in ordine al rapporto di dipendenza, di cui egli da atto a seguito della semplice dichiarazione del consegnatario, incombendo su colui che contesti la veridicita di tale dichiarazione di dare la prova del contrario. (Conf 1281'69, mass n 339940).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2769, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)