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Sez. L, Sentenza n. 2909 del 17/10/1974 (Rv. 371349 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA AL DIPENDENTE DEL DESTINATARIO - ACCERTAMENTO DELLA DIPENDENZA - OBBLIGO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - INSUSSISTENZA - CONTESTAZIONE DELLA DIPENDENZA - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1974-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371349-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA AL DIPENDENTE DEL DESTINATARIO - ACCERTAMENTO DELLA DIPENDENZA - OBBLIGO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - INSUSSISTENZA - CONTESTAZIONE DELLA DIPENDENZA - ONERE PROBATORIO.*

L'art 139 cod proc civ non impone all'ufficiale giudiziario notificante di fare ricerche in ordine al rapporto di dipendenza, di cui egli da atto a seguito della semplice dichiarazione del consegnatario, incombendo su colui che contesti la veridicita di tale dichiarazione di dare la prova del contrario. (Conf 1281'69, mass n 339940).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2769, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)