Sez. 2, Sentenza n. 3207 del 20/12/1972 Ud. (dep. 20/04/1973) Rv. 123906 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PRINCIPIO RELATIVO - AMBITO DI APPLICABILITA - PENA - ELEMENTI CHE LA COMPONGONO E CALCOLI PER GIUNGERVI - IRRILEVANZA. *
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PRINCIPIO RELATIVO - AMBITO DI APPLICABILITA - PENA - ELEMENTI CHE LA COMPONGONO E CALCOLI PER GIUNGERVI - IRRILEVANZA. *
Il giudice d'appello il quale, a seguito di gravame del solo imputato, proceda, per un qualsiasi motivo, ad una rivalutazione della pena, non e tenuto ad adottare la pena base o la misura degli aumenti per le circostanze aggravanti o delle diminuzioni per le circostanze attenuanti, stabilite dal giudice di primo grado ma deve solo, in ossequio al divieto della reformatio in peius rispettare, senza quindi superarla, la pena in definitiva inflitta da tale giudice nel dispositivo, concernendo detto divieto(nel caso d'impugnazione del solo imputato)la complessiva pena irrogata per il reato del quale l'appellante e stato ritenuto responsabile, ma non anche i singoli elementi che la compongono e i calcoli effettuati per giungere ad essa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)