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Sez. 2, Ordinanza n. 17984 del 04/06/2026 (Rv. 678602-01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE | Divisione ereditaria - Revocatoria ordinaria di atti dispositivi di beni ereditari - Rapporto di accessorietà - Conseguenze in termini di competenza territoriale - Fattispecie. COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCESSORIETA' - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678602-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE

In caso di cumulo della domanda di divisione dell'asse ereditario e della domanda di revocatoria ordinaria avente a oggetto atti di disposizione di beni ereditari, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo di apertura della successione, ai sensi dell'art. 22 c.p.c., qualora l'azione revocatoria sia diretta alla ricostituzione della massa ereditaria e si ponga in rapporto di accessorietà rispetto alla domanda di divisione, della quale costituisce antecedente logico-giuridico e strumentale. (In applicazione del principio, la S.C., ha ritenuto attratta al foro successorio la domanda revocatoria formulata dalla parte attrice diretta alla ricostituzione della massa ereditaria che si assumeva lesa dalle azioni dei convenuti).

Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)