Sez. 3, Ordinanza n. 4007 del 18/03/2003 (Rv. 561232 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCESSORIETÀ | Vincolo relativo - Sussistenza - Presupposti - Rapporto di conseguenzialità logico - giuridica tra le domande - Necessità - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCESSORIETÀ
Il vincolo di accessorietà che, ai sensi dell'art. 31 cod. proc. civ., determina la "vis attractiva" a favore del giudice competente per la causa principale ricorre quando tra le domande esista un rapporto di conseguenzialità logico - giuridica tale che la pretesa oggetto della causa accessoria, pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice nella pretesa oggetto dell'altra causa. Un vincolo di tal genere è ravvisabile tra la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di accertamento dell'insussistenza del credito vantato dalla parte inadempiente e quella di risarcimento del danno (da illecito aquiliano) cagionato dall'illegittima pretesa di pagamento del credito insussistente, essendo chiaro che l'illegittimità della pretesa è strettamente dipendente dall'accertamento dell'insussistenza del credito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)