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Sez. 1, Sentenza n. 5589 del 25/06/1987 (Rv. 454057 - 01)

ADOZIONE - IN GENERE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - DISCIPLINA EX ARTT. 29 E SEGG. LEGGE N. 184 DEL 1983 - DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DICHIARATIVO DELLA EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE STRANIERO - DELIBAZIONE IN SENSO PROPRIO EX ARTT. 797-801 COD. PROC. CIV. - AMBITO - ESCLUSIONE - EFFETTI DI DETTO DECRETO - ATTRIBUZIONE AL MINORE STRANIERO DELLO STATUS DI FIGLIO LEGITTIMO DEGLI ADOTTANTI - CESSAZIONE DI OGNI RAPPORTO CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE STRANIERO DI NORMA CHE NON ESCLUDA L'INGERENZA DEI GENITORI NATURALI E RICHIEDA IL LORO CONSENSO ALL'ADOZIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI CHE REGOLANO NELLO STATO IL DIRITTO DI FAMIGLIA E DEI MINORI - INSUSSISTENZA - DECLARATORIA DI EFFICACIA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454057-01

ADOZIONE - IN GENERE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - DISCIPLINA EX ARTT. 29 E SEGG. LEGGE N. 184 DEL 1983 - DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DICHIARATIVO DELLA EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE STRANIERO - DELIBAZIONE IN SENSO PROPRIO EX ARTT. 797-801 COD. PROC. CIV. - AMBITO - ESCLUSIONE - EFFETTI DI DETTO DECRETO - ATTRIBUZIONE AL MINORE STRANIERO DELLO STATUS DI FIGLIO LEGITTIMO DEGLI ADOTTANTI - CESSAZIONE DI OGNI RAPPORTO CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE STRANIERO DI NORMA CHE NON ESCLUDA L'INGERENZA DEI GENITORI NATURALI E RICHIEDA IL LORO CONSENSO ALL'ADOZIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI CHE REGOLANO NELLO STATO IL DIRITTO DI FAMIGLIA E DEI MINORI - INSUSSISTENZA - DECLARATORIA DI EFFICACIA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Nella disciplina dell'adozione internazionale, di cui agli artt. 29 e segg. della legge 4 maggio 1983 n. 184, il decreto, con il quale il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia del provvedimento del giudice straniero, esula dall'ambito della delibazione in senso proprio, contemplata dagli artt. 797-801 cod. proc. civ., in quanto assegna al provvedimento medesimo non gli effetti che gli sono propri nell'ordinamento di provenienza, ma bensì gli effetti che spiega una pronuncia italiana di adozione od affidamento preadottivo (artt. 22 e 25 della citata legge), e, quindi, attribuisce al minore straniero, adottato da cittadini italiani, lo stesso "status" che la legge interna attribuisce al minore italiano adottato da cittadini italiani, cioè quello di figlio legittimo degli adottanti, con cessazione di ogni rapporto con la famiglia di origine. In relazione a tali caratteristiche dell'adozione internazionale, deve negarsi che il provvedimento straniero sia contrario "ai principi fondamentali che regolano nello stato il diritto di famiglia e dei minori" (art. 32 primo comma lett. C della citata legge), e quindi sia insuscettibile di declaratoria di efficacia, per il caso in cui la norma applicata dal giudice straniero non escluda l'ingerenza dei genitori e preveda il loro consenso all'adozione (ancorché con specifico riferimento ad una determinata coppia di adottanti), considerato che, pure in questa ipotesi (e salva la ricorrenza di un delittuoso "commercio di bambini"), l'adozione medesima resta pur sempre ricollegabile ad un obiettivo stato d'abbandono, e comunque la scelta circa gli adottanti non si sottrae ad un controllo di idoneità anche da parte dell'autorità giudiziaria italiana.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 801 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 23, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 25, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)