Sez. 1, Sentenza n. 4541 del 06/05/1998 (Rv. 515121 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - DELIBAZIONE | Atto di nascita formato da autorità straniera avente contenuto palesemente non veritiero (falso luogo di nascita dell'adottato) - Trascrizione nei registri dello stato civile italiani - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Formazione di altro atto di nascita del minore (art. 169 R.D. 238/39) - Necessità.
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - DELIBAZIONE
In tema di adozione internazionale di minori, deve ritenersi contraria al disposto dell'art. 31 delle preleggi (ove tale norma risulti ancora applicabile "ratione temporis", giusto disposto dell'art. 72 della legge n. 218 del 1995) la trascrizione, nei registri dello stato civile italiano, di un atto di nascita formato da un'autorità straniera dal contenuto palesemente non veritiero rispetto a quanto risultante nel provvedimento italiano di adozione, funzione degli atti dello stato civile essendo quella di attestare la veridicità dei fatti menzionati nei relativi registri (ancorché l'efficacia probatoria risulti diversificata a seconda che si tratti di atti compiuti dall'ufficiale di stato civile o avvenuti in sua presenza ovvero di personali dichiarazioni dei comparenti), con la conseguenza che la non trascrivibilità di atti incompatibili con il contenuto di provvedimenti giurisdizionali definitivi italiani deve considerarsi principio di ordine pubblico desumibile dalla suindicata funzione. Non è, pertanto, passibile di trascrizione un certificato di nascita, proveniente da uno Stato estero, contenente indicazioni non veritiere (quale quella relativa al luogo di nascita del minore), ed è, conseguentemente, legittimo tanto il rifiuto di tale trascrizione da parte dell'ufficiale di stato civile, quanto la successiva instaurazione della procedura ex art. 169 del R.D. 1238/39 per la formazione "ex novo", e la successiva trascrizione, dell'atto di nascita del minore (principio affermato dalla S.C. in relazione ad una vicenda di adozione di un minore di nazionalità rumena, del quale era stato indicato, nel certificato di nascita, quale luogo di nascita, il comune di residenza dei genitori adottivi italiani, conformemente alla legislazione di quel paese, mentre, dal decreto di adozione pronunciato dal tribunale italiano, il minore risultava nato a Bucarest).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 17, Preleggi art. 31, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 26, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 27 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 28 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 33 CORTE COST., Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 66, Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 88, Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 169
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)