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Sez. 1, Sentenza n. 152 del 10/01/2000 (Rv. 532755 - 01)

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO | Competenza per materia - Determinazione - Riferimento alla domanda dell'attore ed ai fatti posti a fondamento della stessa - Necessità - Eccezioni del convenuto - Rilevanza residuale - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2000-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532755-01

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO

La competenza per materia si determina sulla base della domanda dell'attore e dei fatti posti a fondamento della stessa, mentre le eccezioni del convenuto possono assumere soltanto il ruolo di fonte residuale di convincimento non di contrapposizione dialettica rispetto alla prospettazione della domanda stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)