Sez. 1, Ordinanza n. 4112 del 27/02/2004 (Rv. 570681 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Competenza per materia - Determinazione - Riferimento alla domanda dell'attore ed ai fatti posti a fondamento della stessa - Necessità - Qualificazione dell'azione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa ad azione aquiliana (per abusiva concessione di credito) proposta dalla curatela presso il Tribunale fallimentare.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La competenza per materia si determina sulla base della domanda dell'attore e dei fatti posti a fondamento della stessa, senza che rilevi la qualificazione che l'attore abbia dato alla azione proposta, che potrebbe essere artificiosamente prospettata allo scopo di sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha respinto il regolamento facoltativo di competenza proposto da una Banca contro la sentenza non definitiva del Tribunale in sede monocratica che, ai sensi dell'art. 24 della legge fallimentare e dell'art. 20 cod. proc. civ., aveva dichiarato la propria competenza in ordine all'azione risarcitoria da illecito aquiliano, proposta da una curatela fallimentare contro tale Banca, con riferimento ad una condotta di <<abusiva concessione di credito>> causativa di un aggravamento del dissesto e dell'artificiosa tenuta in vita dell'impresa, sia in ragione della <vis actractiva> del tribunale fallimentare in ordine a tutte le azioni che derivino dalla dichiarazione di fallimento, sia in ordine al criterio del <locus commissi delicti>, e ha individuato la competenza del Tribunale adito dalla curatela, non già in base al fatto che il curatore avesse agito su autorizzazione del giudice delegato del fallimento, ritenuto criterio inidoneo a influenzare la competenza, ma solo in base al diverso criterio della verificazione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., consistente nella artificiosa tenuta in vita di un'impresa, con il conseguente danno che si realizza nel luogo dove ha sede l'impresa, poi dichiarata fallita).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)