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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17983 del 20/07/2017 (Rv. 645859 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Giudizio presupposto definito a seguito di cassazione con rinvio - Individuazione del giudice territorialmente competente ai fini della domanda di equa riparazione - Criteri - Fattispecie anteriore alle modifiche introdotte con la l. n. 208 del 2015.
Stato
decisa il 2017-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645859-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

La competenza territoriale a decidere sulla domanda di equa riparazione spetta al giudice individuato sulla base degli artt. 11 c.p.p. e 3, comma 1, della l. n. 89 del 2001, e tale criterio trova applicazione anche ove il giudizio presupposto si sia concluso a seguito di cassazione con rinvio; ne consegue che, per l’individuazione, in tal caso, del giudice competente ai sensi dell'art. 3 cit. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte con la l. n. 208 del 2015), deve farsi riferimento al luogo in cui ha sede il giudice del rinvio dinanzi al quale il giudizio presupposto si è concluso o estinto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. G CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)