Sez. 3, Sentenza n. 5620 del 27/10/1981 (Rv. 416340 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - CONTESTAZIONE DI TUTTI I CRITERI DI COLLEGAMENTO - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - CONTESTAZIONE DI TUTTI I CRITERI DI COLLEGAMENTO - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Il debitore, che intenda contestare la Competenza per territorio del giudice adito, non soltanto deve, nel suo primo atto difensivo, indicare il giudice che ritiene competente ma, qualora trattasi di controversia relativa all'adempimento di una obbligazione, deve anche formulare la relativa eccezione con riferimento a tutti i criteri di individuazione fissati dagli artt. 18 e 20 cod. proc. civ. divenendo, in caso contrario, incontestabile la Competenza del giudice adito per i profili che non siano stati specificamente impugnati. (Conf. 1730/81, mass. N. 412415; (Conf. 1232/81, mass. N. 411812; (Conf. 741/80, mass. N. 404191; (Conf. 5084/79, mass. 401736).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)