Sez. 3, Sentenza n. 5084 del 03/10/1979 (Rv. 401736 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO - CONTESTAZIONE DI TUTTI I FORI CONCORRENTI - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO - CONTESTAZIONE DI TUTTI I FORI CONCORRENTI - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZA.*
Il debitore che intenda contestare la Competenza per territorio del giudice adito non soltanto deve, nel suo primo atto difensivo, indicare il diverso giudice che ritiene competente, ma, qualora trattasi di controversia relativa all'adempimento di un'obbligazione, deve anche formulare la relativa eccezione con riferimento a tutti i criteri di individuazione della Competenza fissati dagli artt 18 e 20 cod proc civ, che concorrono in materia; in caso contrario, la Competenza del giudice adito diviene incontestabile per i profili che non siano stati specificamente impugnati. (Conf 3768/76, mass n 382472).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)