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Sez. U, Sentenza n. 446 del 10/02/1969 (Rv. 338516 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTREMI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST.*
Stato
decisa il 1969-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338516-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTREMI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST.*

Le decisioni delle commissioni amministrative tributarie debbono essere sorrette da un'adeguata, se pur succinta motivazione. Tale esigenza non puo considerarsi soddisfatta, quando la decisione non indichi gli elementi che valgano a rilevare il processo logico seguito per pervenire alla soluzione adottata. La Mancanza o insufficienza di motivazione integra la violazione di una disposizione di legge processuale e, pertanto, e denunciabile con ricorso per Cassazione, a sensi dell'art. 111 della Costituzione. (V. 2737-68, mass. 335329 1156-67, mass. 327586 896-67, mass. N. 327087).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)