Sez. 3, Sentenza n. 795 del 05/11/2010 Cc. (dep. 17/01/2011) Rv. 249115 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA | Attività delegata alla polizia giudiziaria - Accertamenti dello stato dei luoghi con rilievi fotografici - Garanzie difensive e informazione di garanzia - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA
Non necessita del previo inoltro dell'informazione di garanzia l'espletamento, ad opera della polizia giudiziaria a tal fine delegata dal pubblico ministero, di una mera attività di descrizione dello stato dei luoghi corredata da rilievi fotografici. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto affetta da abnormità l'ordinanza del giudice che, in dipendenza di tale omissione, aveva dichiarato la nullità degli atti successivi, rappresentati dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dal decreto di citazione a giudizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)