Sez. 4, Sentenza n. 35935 del 29/01/2003 Cc. (dep. 19/09/2003) Rv. 226194 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA | Informazione sul diritto di difesa ex art. 369-bis cod.proc.pen. - Obbligo del pubblico ministero di avvertire l'indagato delle garanzie relative alla difesa di ufficio al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere - Estensione dell'obbligo alla polizia giudiziaria in riferimento all'arresto dell'indagato - Esclusione - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 369-bis cod.proc.pen., in quanto deve escludersi che sia irragionevole la scelta del legislatore di prevedere che l'obbligo della notifica della comunicazione della nomina del difensore di ufficio sorga con il compimento del primo atto del pubblico ministero e non anche con il compimento degli atti posti in essere di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, in particolare con l'atto di arresto dell'indagato, in riferimento al quale gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono comunque tenuti agli adempimenti disciplinati dall'art. 386 cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 369 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)