Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19196 del 28/09/2015 (Rv. 637124 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Art. 20 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Limiti applicativi.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di protezione internazionale dello straniero, le misure previste dal d.P.C.M. 5 aprile 2011 e, in particolare, il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 20 del d.lgs. n. 286 del 1998, si applicano soltanto agli stranieri affluiti sul territorio nazionale dall'1 gennaio al 5 aprile 2011.
Riferimenti normativi: DPCM 05/04/2011 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)