Sez. 1, Sentenza n. 28775 del 27/12/2005 (Rv. 587644 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Rischio di persecuzione dello straniero nel Paese di origine - Divieto di espulsione "ex" art. 19, primo comma, d.lgs. n. 286 del 1998 - Condizioni - Prova del fondato timore dello straniero di essere perseguitato in ragione delle proprie idee o della propria specifica situazione personale - Necessità - Valutazione da parte dell'autorità di governo - Adozione di misure di protezione - Necessità - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione dello straniero privo del permesso di soggiorno, la sussistenza di una situazione di pericolo di persecuzione nel Paese di origine che giustifica, a norma dell'art. 19, comma primo, del d.lgs. n. 286 del 1998, il divieto di espulsione, se non può essere oggetto di prova puntuale e rigorosa, non può, però, essere ravvisata in ogni caso in cui nel Paese dal quale lo straniero si sia allontanato è, sia pure notoriamente, in atto una diffusa compressione dei diritti civili, ovvero uno scontro violento tra etnie, fazioni politiche o confessioni religiose, occorrendo, invece, che il soggetto versi nel fondato timore di essere perseguitato in ragione delle proprie idee o della propria specifica situazione personale. Del resto, il citato art. 19 deve essere interpretato in correlazione con l'art. 20 dello stesso d.lgs., il quale riserva ad una valutazione di carattere politico le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del succitato d.lgs., per rilevanti esigenze umanitarie, prevedendo che esse siano disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri interessati, che fissa la modulazione nel tempo di dette misure ed i casi nei quali è preclusa l'espulsione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato l'opposizione proposta da un cittadino bosniaco in quanto esposto al rischio di persecuzione, a seguito della recente guerra nel proprio Paese di origine, rimarcando, per un verso, che il ricorrente non aveva fornito la specifica ragione giustificativa del timore di una persecuzione ai suoi danni, limitandosi a far leva sulla sua provenienza da un Paese che era stato di recente teatro di guerra; per l'altro, che le misure di protezione temporanea adottate con d.P.C.M. 12 maggio 1999 erano cessate a seguito del d.P.C.M. 1 settembre 2000).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)