Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 29/09/1995 (Rv. 494137 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Proprietario del fondo confinante con quello promesso in vendita - Estensione a suo favore del diritto di prelazione e di riscatto ex art. 8 della legge n.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
L'art. 7 comma secondo della legge 14 agosto 1971 n. 817 estende al proprietario del fondo confinante con quello promesso in vendita non solo il diritto di prelazione già accordato dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 ai coltivatori diretti, mezzadri o coloni insediati nel fondo, ma anche il diritto di riscatto previsto dal quinto comma del citato art. 8 della legge n. 590 del 1965 sia perché, sotto il profilo letterale, il riferimento al diritto di prelazione contenuto nell'art. 7 della legge n. 817/71, essendo richiamate anche le "modifiche" previste nella legge medesima, che interessano tutto l'istituto regolato dall'art. 8 della legge n. 590/1965, non può essere circoscritto al primo comma di tale articolo sia perché verrebbe altrimenti frustrato lo scopo della citata disposizione dell'art. 7, che è quello di agevolare la formazione della piccola proprietà contadina mediante l'accorpamento di fondi finitimi e che difficilmente potrebbe essere conseguito se il diritto di prelazione attribuito ai proprietari dei fondi confinanti con quello in vendita fosse concesso separatamente dal connesso diritto di riscatto.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)