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Sez. 3, Sentenza n. 1971 del 12/02/2002 (Rv. 552205 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Condizioni - Coltivazione diretta per un biennio - Computabilità, ai fini del compimento del biennio, di periodi di coltivazione diretta basati su titoli diversi - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552205-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Ai fini del computo del biennio di coltivazione diretta che, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, costituisce condizione per l'esercizio, da parte del coltivatore diretto, del diritto di prelazione in relazione a fondi confinanti offerti in vendita, sempre che sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, è possibile la sommatoria di periodi di coltivazione diretta basati su titoli diversi, purché tutti legittimanti la prelazione.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)