Sez. 6, Sentenza n. 5901 del 22/01/2013 Cc. (dep. 06/02/2013) Rv. 254308 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Consulente tecnico di ufficio nominato in un procedimento arbitrale - Qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE
Il consulente tecnico di ufficio nominato nell'ambito di un procedimento arbitrale non assume la qualità di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, in quanto egli esplica funzione ausiliaria in relazione ad un istituto, l'arbitrato, di natura privatistica, ed a favore di soggetti, gli arbitri, che non sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato di corruzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 320, Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 32 CORTE COST., Legge 06/11/2012 num. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)