Sez. 6, Sentenza n. 4062 del 07/01/1999 Ud. (dep. 30/03/1999) Rv. 214142 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Consulente tecnico del pubblico ministero - Qualità di pubblico ufficiale - Sussistenza - Cessazione della qualità dopo l'esaurimento dell'incarico - Esclusione - Condizioni - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE
Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) -, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato (art. 359 c.p.), sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 357 c.p.), assume la qualifica di pubblico ufficiale. Tale qualità, ai fini del reato di istigazione alla corruzione, permane anche dopo la cessazione dell'incarico, sempre che l'offerta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate, attesa la possibilità di rettifica dei risultati della consulenza e la necessità di esame orale del consulente nel dibattimento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)