Sez. 2, Sentenza n. 3243 del 04/10/1976 (Rv. 382034 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - NOZIONE - SILENZIO SULLE CIRCOSTANZE DI FATTO DEDOTTE DALLA CONTROPARTE - INSUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - NOZIONE - SILENZIO SULLE CIRCOSTANZE DI FATTO DEDOTTE DALLA CONTROPARTE - INSUFFICIENZA.*
Si puo parlare di fatti pacifici in causa allorche si sia in presenza di circostanze di fatto ammesse espressamente dalla controparte, ovvero da questa implicitamente accettate; a tal fine non e sufficiente il mero silenzio in proposito, ma occorre una condotta difensiva tale che sia del tutto incompatibile con il disconoscimento delle circostanze stesse. (Conf 1061/75, mass n 373595).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)