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Sez. 3, Sentenza n. 539 del 20/01/1997 (Rv. 501862 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Legittima disponibilità di fatto della cosa - Facoltà di concederla in locazione - Sussistenza - Legittimazione a richiedere la restituzione della cosa alla scadenza contrattuale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501862-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA

Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1803

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)