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Sez. 2, Sentenza n. 4119 del 13/07/1984 (Rv. 436072 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - AZIONE PER LA RESTITUZIONE DI UN IMMOBILE - DEDUZIONE DELL'AVVENUTA CONCESSIONE IN GODIMENTO DELL'IMMOBILE STESSO IN VIRTÙ DI CONTRATTO, CON SUCCESSIVA ESTINZIONE DEL RAPPORTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE.*
Stato
decisa il 1984-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436072-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - AZIONE PER LA RESTITUZIONE DI UN IMMOBILE - DEDUZIONE DELL'AVVENUTA CONCESSIONE IN GODIMENTO DELL'IMMOBILE STESSO IN VIRTÙ DI CONTRATTO, CON SUCCESSIVA ESTINZIONE DEL RAPPORTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE.*

L'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie: comodato precario), ha l'Onere di provare la sussistenza e la successiva Estinzione del rapporto obbligatorio e quindi il venir meno del titolo che legittimi l'ulteriore godimento della cosa, costituendo l'uno e l'altro elemento fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore. (V 2770/68, mass n 335394; (Conf 325/82, mass n 418026).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)