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Sez. U, Sentenza n. 5200 del 21/02/2019 (Rv. 652862 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Appropriazione dell’importo di un assegno emesso in favore del proprio cliente dalla parte soccombente in giudizio - Omessa informazione dell’esito del giudizio e mancata restituzione delle somme di pertinenza del cliente - Violazione deontologica continuata - Configurabilità - Conseguenze in tema di prescrizione.
Stato
decisa il 2019-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652862-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

L'avvocato che si appropri dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza, sicché, ove tale comportamento persista fino alla decisione del Consiglio dell'ordine, non decorre la prescrizione di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Legge 22/01/1934 num. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)