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Sez. U - , Sentenza n. 11168 del 06/04/2022 (Rv. 664413 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Disciplinare avvocati - Somme riscosse per conto del cliente - Omessa restituzione - Violazione dell'art. 44, del codice deontologico forense vigente "ratione temporis” - Presupposti per la compensazione legale - Sussistenza - Irrilevanza - Fondamento. OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - ALIMENTI - In genere.
Stato
decisa il 2022-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664413-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

L'avvocato che si appropria dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di restituire al cliente le somme di sua pertinenza, al di fuori delle ipotesi tipiche in cui gli è consentito trattenerle, contravviene all'art. 44 del codice deontologico forense vigente "ratione temporis"; né tale violazione deontologica viene meno in presenza dei presupposti della compensazione legale, dal momento che la deontologia forense e le norme civili sulla compensazione riflettono finalità differenti.

Cod. Civ. art. 2223, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)