Sez. 5 - , Ordinanza n. 10983 del 09/06/2020 (Rv. 657880 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Associazione temporanea di impresa - Aggiudicazione di commessa pubblica - Successiva costituzione di società consortile - Criterio di attribuzione del corrispettivo alla società consorziata - Obblighi gravanti sulla stessa - Costi - Onere della prova a carico del contribuente - Attribuzione alla consorziata nella medesima percentuale dei ricavi - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In caso di aggiudicazione di commessa pubblica ad una associazione temporanea di imprese, seguita dalla costituzione di una società consortile che partecipa con una data percentuale all'associazione (nella specie del 37 per cento), deve essere attribuito nella medesima percentuale, a titolo di ricavi, il corrispettivo pagato dalla stazione appaltante, con obbligo, peraltro, di indicare in bilancio le rimanenze di ogni anno, mentre i costi, ove contestati dall'Agenzia delle entrate, devono essere dimostrati dal contribuente nella loro esistenza, inerenza e quantificazione, ma non possono essere attribuiti alla società consorziata nella medesima percentuale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 23 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)