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Sez. 5, Sentenza n. 3651 del 24/02/2015 (Rv. 634465 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Condizioni - Requisito dell'inerenza all'attività d'impresa - Società consortile costituita dalle imprese riunite in ATI - Costi del contenzioso legale con l'appaltante - Configurabilità - Esclusione - Inerenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634465-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema d'IVA, la società consortile, costituita per l'esecuzione dei lavori dalle imprese riunite in associazione temporanea, aggiudicatarie di un appalto pubblico, non può detrarre dall'imposta dovuta quella relativa ai costi del contenzioso legale con la stazione appaltante, difettando il requisito dell'inerenza, atteso che tale società non subentra nella titolarità del contratto di appalto e delle relative posizioni giuridiche, la cui gestione è devoluta per legge esclusivamente all'impresa capogruppo e mandataria.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 584 art. 20, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 21, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 22, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 23 bis, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)