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Sez. 2, Sentenza n. 1910 del 18/07/1962 (Rv. 253005 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PROCURATORE DISTRATTARIO - QUALITA DI PARTE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - PRESUPPOSTO - RIGETTO O, MANCATA PRONUNZIA SULL'ISTANZA DI DISTRAZIONE - GRAVAME CONTRO LA PRONUNZIA DI DISTRAZIONE - INESISTENZA DI TALI IPOTESI - INTERVENTO IN APPELLO DA PARTE DEL DIFENSORE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1962-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253005-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PROCURATORE DISTRATTARIO - QUALITA DI PARTE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - PRESUPPOSTO - RIGETTO O, MANCATA PRONUNZIA SULL'ISTANZA DI DISTRAZIONE - GRAVAME CONTRO LA PRONUNZIA DI DISTRAZIONE - INESISTENZA DI TALI IPOTESI - INTERVENTO IN APPELLO DA PARTE DEL DIFENSORE - INAMMISSIBILITA.*

Il difensore della parte vittoriosa, distrattario delle spese, assume la qualita di parte in Sede di gravame solo quando sorge controversia sulla distrazione, quando cioe la sentenza impugnata non ha pronunciato sulla relativa istanza o l'ha respinta, ovvero quando il gravame investe la pronuncia di distrazione; qualora non ricorrano queste condizioni l'avvocato distrattario non puo neppure spiegare intervento in appello, per difetto di un diritto proprio suscettibile di essere compromesso dalla decisione della controversia in corso. (V 534/61, 1960/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)