diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3887 del 02/06/1997 Cc. (dep. 24/06/1997) Rv. 207952 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Cessazione per effetto di sentenza della Cassazione - Applicazione dell'art. 626 cod. proc. pen. - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207952-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

La disposizione dell'art. 626 cod. proc. pen. si applica anche quando, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, deve cessare una misura di prevenzione personale. (Fattispecie in tema di sopravvenuta inefficacia, per effetto della pronuncia della Cassazione, di misura di prevenzione personale applicata provvisoriamente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 626, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 626, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)