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Sez. 6, Ordinanza n. 20354 del 24/04/2001 Cc. (dep. 18/05/2001) Rv. 218842 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Cessazione per effetto di sentenza della Cassazione - Applicazione dell'art. 626 cod. proc. pen. - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218842-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In conseguenza dell' annullamento del decreto applicativo di una misura di prevenzione (nella specie la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) da parte della Corte di cassazione, va ordinata l'immediata comunicazione del provvedimento al Procuratore Generale presso il giudice competente, atteso che - ai sensi dell'art. 4 della legge 1423 del 1956 - si osservano in materia le norme del codice di procedura penale riguardanti le misure di sicurezza e, quindi, anche l'art. 626, che regola gli effetti della sentenza della Corte di cassazione sui provvedimenti di natura personale o reale (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione, attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali, ha integrato il dispositivo di una propria sentenza, manchevole di tale statuizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 626, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 626, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)