Sez. L, Sentenza n. 7103 del 10/06/1992 (Rv. 477636 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Omissione - Giudizio promosso dall'INPS - Istanza del debitore presentata nelle more per il versamento dei contributi omessi al fine di fruire dei benefici ex D.L. n. 442 del 1987 con riserva di ripetizione degli importi risultanti non dovuti - Definizione del debito a seguito di accoglimento dell'istanza - Sussistenza del debito stesso e fondatezza della pretesa creditoria - Accertamento - Ammissibilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento
Ove nel corso del giudizio promosso dall'INPS per il pagamento di contributi dell'assicurazione obbligatoria il debitore presenti all'ente previdenziale istanza per il versamento dei contributi omessi ai sensi dell'art. 4 del d.l. 30 ottobre 1987 n. 442 (i cui effetti sono stati conservati ai sensi della legge 29 febbraio 1988 n. 48, di conversione del successivo d.l. 30 dicembre 1987 n. 536), al fine di fruire dei benefici previsti da detta disposizione, formulando espressa riserva di ripetizione degli importi risultanti non dovuti all'esito del giudizio, la definizione del debito contributivo compiuta in applicazione della norma citata non rende incontestabile la sussistenza del debito stesso e non preclude in detta controversia l'accertamento in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1987 num. 442 art. 4, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)