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Sez. L, Sentenza n. 2684 del 26/03/1997 (Rv. 503282 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Finalità - Pronta esazione - Eliminazione del contenzioso - Conseguenze - Domanda di regolarizzazione agevolata - Riserva relativa all'esito delle azioni in giudizio - Legittimità - Esclusione - Effetti - "Vitiatur sed non vitiat" - Fattispecie relativa al condono ex D.L. n. 536 del 1987.
Stato
decisa il 1997-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503282-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

La normativa sulla regolarizzazione agevolata degli inadempimenti contributivi (cosiddetto condono) - e specificamente quella dettata dal D.L. n. 536 del 1987, convertito dalla legge n. 48 del 1988 - ha come finalità essenziale (non diversamente dalla analoga normativa in materia tributaria) quella di consentire la pronta esazione delle somme dovute, attinenti all'area della finanza pubblica, e di eliminare il contenzioso con i relativi aggravi economici ed organizzativi; quindi, pur in difetto di espressa previsione di legge al riguardo, deve escludersi la facoltà dell'interessato di apporre alla domanda di regolarizzazione una riserva relativa all'esito dell'accertamento giudiziale in corso sull'effettiva sussistenza del debito contributivo. Tale riserva, se di fatto apposta, resta priva di effetti, senza incidere sulla efficacia della domanda di ammissione ai benefici previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 88 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)