Sez. 3, Sentenza n. 5520 del 23/10/1982 (Rv. 423279 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RINUNZIA TACITA ALLA DOMANDA OD ALL'ECCEZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RINUNZIA TACITA ALLA DOMANDA OD ALL'ECCEZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'art. 346 cod. proc. civ. non contiene una sanzione volta a colpire un'inosservanza formale, ma pone una preclusione fondata sulla rinunzia tacita alla domanda od alla eccezione non riproposta, con la conseguenza che la relativa presunzione non ha modo di operare qualora, dal complesso delle ragioni e conclusioni ritualmente svolte, emerga in modo chiaro e preciso l'individuazione del thema decidendi che si è inteso sottoporre al riesame del giudice dell'appello. (Conf 2513/71, mass n 353555; (Conf 2629/68, mass n 335132; (Conf 323/64, mass n 300396).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)