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Sez. L, Sentenza n. 29994 del 29/12/2011 (Rv. 620724 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Autoferrotranvieri - Licenziamento per scarso rendimento - Procedura di ammonizione e invito ex art. 3 dell'accordo nazionale del 1947 - Ambito di applicazione - Agente stabile - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620724-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE

In tema di licenziamento per scarso rendimento del personale autoferrotranviario, l'art. 3 dell'accordo nazionale del 26 novembre 1947 si interpreta nel senso che la regola del previo ammonimento della direzione aziendale e dell'invito della commissione interna affinché il lavoratore migliori la prestazione concerne soltanto l'agente non stabile, in quanto per l'esonero definitivo dell'agente stabile il medesimo art. 3 rinvia alle disposizioni del r.d. n. 148 del 1931.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1947 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)