Sez. L, Sentenza n. 10303 del 17/05/2005 (Rv. 581579 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Contratto collettivo - Interpretazione da parte del giudice di merito - Procedimenti disciplinari - Omessa considerazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - Errore di diritto - Sussistenza - Fattispecie in tema di procedimento per l'esonero in caso di scarso rendimento.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
In tema di garanzie per i procedimenti disciplinari nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'interpretazione dell'art. 32 del c.c.n.l del 23 luglio 1976 compiuta dal giudice di merito, secondo cui fra i compiti conservati alle strutture sindacali oppure alle associazioni firmatarie del suddetto contratto collettivo, succedute alle commissioni interne di cui all'accordo nazionale del 26 settembre 1947, è compresa l'assistenza del lavoratore in caso di incolpazione disciplinare - nella specie esonero del lavoratore per scarso rendimento - è illegittima per violazione di norme di diritto, non tenendo conto dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (applicabile ai rapporti in argomento non potendo la specialità dello stesso prevalere a fronte delle garanzie costituzionalmente rilevanti previste dagli artt. 4 e 36 Cost.), che ha previsto una garanzia più ampia rispetto a quella delle suddette norme contrattuali, atteso che l'assistenza difensiva in caso di incolpazione disciplinare viene svolta non dalla struttura unitaria o dall'associazione sindacale firmataria, ma da quella, eventualmente diversa, scelta dall'incolpato.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 23/07/1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)