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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2826 del 31/01/2023 (Rv. 666896 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione - Trattenimento presso il CPR - Successivo ulteriore trattenimento - Convalida ex art. 14 comma 4 d.lgs. n. 286 del 1998 - Presupposti ex art. 14 comma 5 ter d.lgs. n. 286 del 1998- Illegittimità.
Stato
decisa il 2023-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666896-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione del cittadino straniero, il giudice di pace, in sede di convalida dell'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), è tenuto a controllare sia i presupposti del trattenimento che quelli dell'espulsione amministrativa: ne consegue che, ove sia stato adottato un ordine di espulsione, ai sensi dell'art. 14 comma 5 ter del d.lgs. n. 286 del 1998, in assenza di prova in ordine ad un precedente trattenimento o all'esistenza di un nuovo provvedimento di espulsione, la convalida del nuovo trattenimento (fondata

sull'inosservanza dell'ordine di allontanamento nel termine di sette giorni) è da ritenersi illegittima.

Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)