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Sez. 5, Sentenza n. 13481 del 01/07/2015 (Rv. 635736 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Art. 102 (già art. 67) del. d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) - Limiti - Durata minima e durata massima del processo di ammortamento.
Stato
decisa il 2015-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635736-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, a far data dal 1° gennaio 2004, in virtù dell'art. 102 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, la deducibilità fiscale delle quote d'ammortamento continua ad essere consentita al massimo entro il limite stabilito per ciascuna categoria di beni dal d.m. 31 dicembre 1988, mentre non è più previsto alcun ammontare minimo di iscrizione delle quote medesime, per cui la durata minima del processo di ammortamento dovrà essere almeno pari a quella stabilita in via normativa, mentre quella massima resta affidata alla discrezionalità del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, DM Finanze 31/12/1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)