Sez. 5, Sentenza n. 2280 del 02/02/2007 (Rv. 595935 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 429 del 1982 - Mancato versamento delle somme dovute - Ricorso contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione e contro l'avviso di accertamento dell'imposta condonata - Impugnazione della relativa sentenza - Sospensione dei termini ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Applicabilità anche alla controversia in tema di accertamento - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, qualora il contribuente, dopo aver proposto istanza di definizione agevolata ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, non abbia provveduto al versamento delle somme dovute, e, nel proporre ricorso avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione delle stesse, abbia impugnato anche l'avviso di accertamento relativo all'imposta condonata, notificatogli in data posteriore al 14 luglio 1982, la controversia investe non solo la legittimità della cartella di pagamento, ma anche l'imposta accertata; poiché, per quest'ultimo profilo, essa è suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, trova applicazione, ai fini dell'impugnazione della relativa sentenza, la proroga dei termini prevista dal comma sesto di tale disposizione, la quale si estende anche alla pronuncia in tema di condono, dovendo ogni sentenza essere sottoposta ad un unico termine d'impugnazione, preventivamente individuabile e non dipendente dalla parte della sentenza che forma oggetto di contestazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)