Sez. 3, Sentenza n. 8826 del 13/04/2007 (Rv. 599204 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Attività medico - Chirurgica - Rapporto tra struttura sanitaria (casa di cura privata o ente ospedaliero) e paziente - Contratto - A forma libera - Configurabilità - Conseguenze - Formazione tacita - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
Il contratto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria per la prestazione medica, essendo a forma libera, può formarsi anche tacitamente, e la relativa prova, come anche del contenuto, può essere desunta pure dal comportamento delle parti, sempre che non si tratti di prestazioni dalla struttura interessata (nel caso, pubblica) normalmente non effettuate o rese solamente a particolari condizioni (es. con esclusione del contributo a spese dello Stato), in ordine alle quali va viceversa data la prova del relativo patto espresso. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha escluso che l'accettazione in ospedale pubblico con diagnosi di "deviazione del setto nasale" al fine dell'effettuazione di un intervento di settorinoplastica e la relativa esecuzione da parte del medico consentissero, in assenza di prova, di ritenere sussistente un accordo relativo all'esecuzione di un intervento chirurgico - oltre che volto al recupero della funzionalità respiratoria anche - con <<finalità estetica>>, essendo quest'ultima prestazione <<notoriamente non prevista tra quelle eseguibili presso una struttura sanitaria pubblica a spese dello Stato>>, non potendo relativamente ad essa pertanto configurarsi la formazione tacita del consenso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)