Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 14/07/2004 (Rv. 574562 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Attività medico - chirurgica - Rapporto tra casa di cura privata (o ente ospedaliero) e paziente - Natura - Contratto atipico - Configurabilità - Contenuto - Portata - Inadempimento delle obbligazioni - Responsabilità della casa di cura (o dell' ente) - Natura contrattuale - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)