Sez. U, Sentenza n. 5584 del 05/11/1984 (Rv. 437260 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CONTROVERSIA DI LAVORO CON UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CONTROVERSIA DI LAVORO CON UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
Nella controversia di lavoro in cui sia parte un'amministrazione dello stato, la individuazione del tribunale territorialmente competente, in Sede di gravame, deve essere effettuata alla stregua delle Disposizioni sul foro erariale, di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 7 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, le quali non trovano deroga nella disciplina delle cause di lavoro. Tale principio manifestamente non pone le citate norme in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, trattandosi di una scelta del legislatore, giustificata da esigenze pubblicistiche, che non implica alcuna effettiva menomazione dei diritti del lavoratore, quando sia in causa contro la pubblica amministrazione anziché contro un privato. (V mass n 118/64, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)