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Sez. U, Sentenza n. 4857 del 08/10/1985 (Rv. 442250 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - CONTROVERSIA IN CUI SIA PARTE UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - TRIBUNALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO DEL FORO ERARIALE - APPLICAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442250-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - CONTROVERSIA IN CUI SIA PARTE UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - TRIBUNALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO DEL FORO ERARIALE - APPLICAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, in cui sia parte un'amministrazione dello stato, l'individuazione del tribunale territorialmente competente, in Sede di gravame, resta soggetta ai criteri del foro erariale, a norma degli artt. 25 cod. proc. civ. e 7 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, i quali non trovano deroga nella disciplina delle suddette cause. Tale principio manifestamente non implica un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, trattandosi di scelte del legislatore giustificate da esigenze pubblicistiche e non comportanti una effettiva menomazione dei diritti del lavoratore. (V 5584/84, mass n 437260; (V 236/81, mass n 410646).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)