Sez. 2, Sentenza n. 247 del 11/01/1992 (Rv. 475273 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per eccessiva onerosità - Contratto con prestazioni corrispettive | Equa modificazione di un preliminare di compravendita immobiliare divenuto eccessivamente oneroso - Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento della pronuncia. Necessità - Conseguenze.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per eccessiva onerosità - Contratto con prestazioni corrispettive
L'equa modificazione di un preliminare di vendita immobiliare divenuto eccessivamente oneroso ai sensi dell'art. 1467 cod. civ. va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della pronuncia, tenendo conto anche della svalutazione monetaria maturatasi dalla data dell'offerta del promissario acquirente di modifica delle condizioni del contratto, giacché questa non sarebbe tale da ricondurre ad equità il contratto stesso se i due valori contrapposti, il bene ed il prezzo, risultassero alla fine ancora squilibrati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)