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Sez. 2, Sentenza n. 5302 del 29/05/1998 (Rv. 515904 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE | Comparazione del loro valore, anche per il preliminare - Riferimento - Al momento della costituzione e a quello dell'esecuzione - Necessità - Prescrizione dell'azione - Decorrenza - Dal verificarsi della sperequazione tra l'una e l'altra.
Stato
decisa il 1998-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515904-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

L'eccessiva onerosità di una prestazione rispetto alla corrispettiva, ai fini della risoluzione del contratto - anche preliminare - va valutata comparando il valore di entrambe al momento in cui sono sorte e a quello in cui devono eseguirsi, mentre la prescrizione della relativa azione decorre dal momento in cui si verifica la sperequazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)