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Sez. 3, Sentenza n. 16293 del 04/08/2016 (Rv. 641669 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Successive alienazioni immobiliari - Azioni revocatorie relativamente a ciascuna di esse - Prescrizione della seconda azione revocatoria - Interruzione - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641669-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

Nel caso di successive alienazioni dello stesso immobile, ciascuna fatta oggetto - in distinti giudizi - di azione revocatoria ordinaria, la prescrizione della seconda è interrotta dalla proposizione della prima quando la domanda originaria sia stata trascritta anteriormente alla seconda vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)