Sez. 3, Sentenza n. 16293 del 04/08/2016 (Rv. 641669 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Successive alienazioni immobiliari - Azioni revocatorie relativamente a ciascuna di esse - Prescrizione della seconda azione revocatoria - Interruzione - Condizioni.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
Nel caso di successive alienazioni dello stesso immobile, ciascuna fatta oggetto - in distinti giudizi - di azione revocatoria ordinaria, la prescrizione della seconda è interrotta dalla proposizione della prima quando la domanda originaria sia stata trascritta anteriormente alla seconda vendita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)