Sez. 3, Sentenza n. 6278 del 20/04/2012 (Rv. 622320 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE | Alienazioni successive del medesimo immobile - Revocazione del primo acquisto - Opponibilità al secondo acquirente - Condizioni - Limiti - Effetti della trascrizione - Proposizione di nuova azione revocatoria nei confronti del subacquirente - Necessità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE
Nel caso di due alienazioni consecutive del medesimo immobile, l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta con riferimento alla prima alienazione è inopponibile al secondo acquirente, quand'anche in mala fede, se questi abbia trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda di revocazione. In tal caso il creditore, ove assuma che anche la seconda vendita sia stata eseguita in frode del suo diritto, dovrà promuovere una nuova azione revocatoria nei confronti del secondo acquirente, oppure proporre tale azione in via riconvenzionale, nell'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dal subacquirente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)