Sez. L, Sentenza n. 20263 del 18/09/2009 (Rv. 609734 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - INTERESSI, FRUTTI ED ACCESSORI MATURATI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA | Omessa pronuncia del giudice di primo grado - Mancata impugnazione - Decisione in appello - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - INTERESSI, FRUTTI ED ACCESSORI MATURATI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA
Qualora il giudice di primo grado non abbia preso in esame la domanda di condanna al pagamento degli interessi legali proposta da una delle parti e sul punto non sia stato proposto gravame, il giudice di appello, ai sensi dell'art 345 cod. proc. civ., non può emanare alcuna pronunzia in ordine a tali interessi e neppure in ordine a quelli maturati dopo la sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha disatteso il ricorso diretto al riconoscimento di interessi consequenziali al riconoscimento al lavoratore della "posizione economica differenziata" maturata durante il servizio presso Poste Italiane s.p.a., non domandati in primo grado, né oggetto di appello incidentale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)