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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10406 del 02/05/2018 (Rv. 648229 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE | - Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale - Onere di proporre appello incidentale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648229-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE

Nel caso in cui il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale, tale vizio deve essere portato alla cognizione del giudice di appello, già adito dalla controparte, anch'essa soccombente, necessariamente mediante appello incidentale, non essendo sufficiente, attesa la nuova configurazione dell'appello come "revisio prioris instantiae", la mera riproposizione della domanda non esaminata in prime cure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)