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Sez. L, Sentenza n. 11460 del 18/11/1997 (Rv. 510093 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Garanzia dell'irriducibilità - Portata - Fattispecie relativa all'eliminazione di compensi forfettari per trasferte e lavoro straordinario.
Stato
decisa il 1997-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510093-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

La regola dell'irriducibilità della retribuzione è dettata dall'art. 2103 cod. civ. in collegamento con quella sui limiti al mutamento delle mansioni, che impone la corrispondenza tra mansioni e categoria contrattuale d'appartenenza: essa riguarda quindi il compenso della professionalità corrispondente al livello contrattuale del lavoratore, mentre ne resta estranea l'incidenza spiegata sulla quantità di retribuzione da contingenti aspetti quantitativi delle prestazioni e da estrinseche modalità delle stesse. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima, a seguito della modificate modalità della prestazione, la mancata corresponsione delle voci retributive forfettizzate per lavoro straordinario e trasferte, convenute, sia pure tacitamente, in relazione all'effettiva esecuzione di trasferte e collegate prestazioni oltre l'orario normale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)