Sez. L, Sentenza n. 11460 del 18/11/1997 (Rv. 510093 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Garanzia dell'irriducibilità - Portata - Fattispecie relativa all'eliminazione di compensi forfettari per trasferte e lavoro straordinario.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
La regola dell'irriducibilità della retribuzione è dettata dall'art. 2103 cod. civ. in collegamento con quella sui limiti al mutamento delle mansioni, che impone la corrispondenza tra mansioni e categoria contrattuale d'appartenenza: essa riguarda quindi il compenso della professionalità corrispondente al livello contrattuale del lavoratore, mentre ne resta estranea l'incidenza spiegata sulla quantità di retribuzione da contingenti aspetti quantitativi delle prestazioni e da estrinseche modalità delle stesse. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima, a seguito della modificate modalità della prestazione, la mancata corresponsione delle voci retributive forfettizzate per lavoro straordinario e trasferte, convenute, sia pure tacitamente, in relazione all'effettiva esecuzione di trasferte e collegate prestazioni oltre l'orario normale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)