Sez. L, Sentenza n. 16305 del 19/08/2004 (Rv. 579329 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Infermità permanente - Conseguente impossibilità sopravvenuta della prestazione - Giustificato motivo di recesso - Condizioni - Ineseguibilità dell'attuale attività lavorativa - Sufficienza - Esclusione - Assegnazione del dipendente ad altra attività di livello equivalente ed eventualmente a mansioni inferiori - Necessità - Limiti - Valutazione della persistenza dell'interesse dell'imprenditore alla prestazione lavorativa - Spettanza al giudice del merito - Criteri - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE
In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966 e artt. 1463 e 1464 cod. civ.) non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell'attività già svolta dal prestatore di lavoro, perchè può essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività, riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnate o altre equivalenti l'art. 2103 cod. civ. (e cioè comprese nella stessa area professionale e salariale, soggettivamente, armonizzatisi con la professionalità già acquisita dal lavoratore nel corso del rapporto) o, se ciò fosse impossibile, a mansioni inferiori, purchè tali d'impedire comunque la dequalificazione o la mortificazione del dipendente, e sempre che tali diverse attività siano utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. La valutazione dell'interesse dell'imprenditore alla prestazione lavorativa, secondo buona fede oggettiva, è rimessa al giudice del merito, che vi provvede avuto riguardo, secondo quanto sopra premesso, alle residue capacità lavorative del prestatore ed alla organizzazione dell'azienda. Detta valutazione, ove correttamente e congruamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)